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Garantire la sicurezza dei lavoratori che utilizzano macchine e attrezzature di lavoro è una priorità per evitare infortuni sul lavoro.

Prima di far utilizzare ad un lavoratore una macchina/attrezzatura, risulta quindi fondamentale che questa sia conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa – marcatura CE oppure, per le macchine ante ’96, analisi dei rischi ai sensi dell’Allegato V del D. Lgs.81/08 Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro. Anche le macchine/attrezzature costruite prima del 1996, anno in cui è entrata in vigore la direttiva che ha imposto la marcatura CE, devono infatti essere adeguate (a seguito di analisi dei rischi) e allineate ai livelli di sicurezza stabiliti dalle normative oggi vigenti.

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) stabilisce al Titolo III, in particolare al comma 2 dell’articolo 70, che anche le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive europee o messe a disposizione antecedentemente all’emanazione delle stesse, devono essere conformi ai Requisiti generali di Sicurezza di cui all’Allegato V.

Pertanto, per tali macchine precedenti al settembre 1996, vanno valutati i rischi corrispondenti, al fine di poter applicare le disposizioni che ne consentono l’impiego sicuro.

L’Allegato V, stabilisce nella Parte 1 i requisiti applicabili a tutte le attrezzature di lavoro di cui sopra, riguardanti:

  • Sistemi e dispositivi di comando;
  • Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento;
  • Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc;
  • Stabilità;
  • Rischi dovuti agli elementi mobili;
  • Illuminazione;
  • Temperature estreme;
  • Segnali, indicazioni;
  • Vibrazioni;
  • Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc;
  • Incendio ed esplosione.

Nella Parte 2 vengono indicate invece prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, comprendenti le attrezzature:

  • In pressione;
  • Mobili, semoventi o no;
  • Adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi;
  • Adibite al sollevamento di persone e di persone e cose;
  • Di determinati tipi.

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Obiettivo degli interventi

Al fine della messa in sicurezza delle macchine fabbricate in data anteriore al settembre 1996, è necessaria l’identificazione dei pericoli relativi all’uso e l’analisi dei rischi, per individuare le non conformità ai requisiti di cui sopra. Successivamente, vanno identificati gli interventi per eliminare i pericoli o ridurre il rischio, per raggiungere l’obiettivo di sicurezza posto dalle normative di riferimento.

Come interviene Mixa

  • Audit sul parco macchine, al fine di individuare le non conformità ai requisiti (ove applicabili);
  • Analisi dei rischi ai sensi dell’Allegato V;
  • Consulenza ai fini dell’individuazione di misure di eliminazione del pericolo o della riduzione del rischio;
  • Stesura di un documento di accertamento di avvenuto intervento di adeguamento all’Allegato V.

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