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L’UE sta sviluppando un’ambiziosa strategia di sviluppo sostenibile e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, impegnandosi a conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

In Italia, i principi dettati dal Green Deal europeo, sono stati recepiti all’interno del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento UE 2021/241), il quale stabilisce che tutte le misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm – DNSH).

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di Tassonomia Verde (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852). Questo parametro è una misura chiave che, attraverso standard tecnici, affida l’etichetta “verde” a specifiche fonti energetiche e fornisce una metrica di sostenibilità univoca alle attività di mercato. L’obiettivo è consentire agli investitori, di incanalare i propri capitali in modo diretto e sicuro, contrastando l’ecologia di facciata.

I sei obiettivi ambientali

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali, dove un’attività economica arreca un danno significativo:

  • alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
  • all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
  • all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
  • all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, dei rifiuti;
  • alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  • alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Per essere eco-compatibile, un’attività deve soddisfare i seguenti criteri:

  • contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali;
  • non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo che sviluppa il principio DNSH;
  • essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite).

L’impatto degli investimenti al principio di DNSH

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

  1. La misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo
  2. La misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100% (secondo l’Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento)
  3. La misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale
  4. La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Gli approcci di valutazione

Una volta individuati questi scenari, sono stati definiti due approcci per le valutazioni DNSH:

1) Approccio semplificato

Adottato se, per un singolo obiettivo, l’intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l’intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.

2) Analisi approfondita e condizioni da rispettare

Da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

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Come interviene Mixa

  1. Assessment per la compatibilità di attività/progetti al principio DNSH
  2. Analisi dei rischi ambientali e climatici
  3. Definizione delle soluzioni di adattamento per rispettare il principio DNSH
  4. Supporto nell’attuazione dei criteri tecnici, standard e specifici requisiti
  5. Consulenza in ambito ambientale per presentare la Dichiarazione di conformità al DNSH necessaria all’accesso ai bandi del PNRR

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